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Obbligo per etichettatura ambientale - Dal 1° gennaio 2022

L’obbligo di etichettatura ambientale deve essere riferito esclusivamente agli imballaggi immessi al consumo nel territorio nazionale, nonché prodotti, riempiti e importati in Italia.

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L’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi prevista dall’articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 troverà piena applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2022 (rif. Notiziari Unione n. 1 e 3). Entro tale data pertanto le imprese dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni sull’etichettatura.

È stato chiarito tuttavia che gli imballaggi ed i prodotti imballati privi dei requisiti prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

I soggetti responsabili dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi sono in primis i produttori degli imballaggi ma anche gli utilizzatori/distributori.

Di seguito alcuni chiarimenti su particolari tipologie di imballaggi. Altri ed ulteriori approfondimenti sono disponibili sulla piattaforma dedicata www.etichetta-conai.com/

IMBALLAGGI NEUTRI (DA TRASPORTO)

Al fine di garantire la corretta etichettatura ambientale anche degli imballaggi finiti e venduti, direttamente dal produttore, neutri, privi di grafica o stampa, (es. sacchettame trasparente, incarti non personalizzati) e imballi per il trasporto o imballaggio terziario (es. film per pallettizzazione, pallet, scatole o interfalde in cartone ondulato) è possibile una alternativa alla tradizionale etichettatura da apporre sull’imballaggio stesso.

Rilevato che tali imballaggi, per una parte o per la totalità della produzione, potrebbe rappresentare un semilavorato, destinato a subire ulteriori trattamenti e/o accoppiamenti prima di divenire imballaggio finito, si considera ottemperato l’obbligo di identificazione del materiale di composizione dell’imballaggio, laddove il produttore inserisca tali informazioni sui documenti di trasporto che accompagnano gli imballaggi, o su altri supporti esterni, anche digitali.

PREINCARTI E IMBALLI A PESO VARIABILE DELLA DISTRIBUZIONE

I “cd. preincarti” sono definiti come gli imballaggi a peso variabile, spesso utilizzati al banco del fresco o al libero servizio, che sono finalizzati a contenere il prodotto alimentare.

Anche per tali imballaggi sussistono evidenti e riconosciuti limiti tecnologici nell’applicazione dell’etichetta ambientale, per svariati motivi, in quanto può trattarsi:

a) di imballi impossibilitati alla stampa dell’etichettatura (es. per alimentari freschi come la pescheria);

b) di imballaggi di cui, al momento della produzione e vendita, non si conosce con certezza la destinazione d’uso;

c) di imballaggi che molto spesso vengono preparati/tagliati a misura nel punto vendita (es. film di alluminio o in plastica). In queste ipotesi anche in merito a dette tipologie di imballaggio, è da intendersi adempiuto l’obbligo di comunicazione dell’etichettatura ambientale nelle fattispecie dei “preincarti” laddove tali informazioni siano desumibili da schede informative rese disponibili ai consumatori finali nel punto vendita (es. accanto alle informazioni sugli allergeni, o con apposite schede informative poste accanto al banco), o attraverso la messa a disposizione di tali informazioni sui siti internet con schede standard predefinite.

IMBALLAGGI DI PICCOLE DIMENSIONI, MULTILINGUA E DI IMPORTAZIONE

Si riscontrano inoltre le medesime difficoltà per l’apposizione dell’etichettatura anche sui flussi di beni preconfezionati di origine estera, sugli imballaggi di piccola dimensione (capacità < 125 ml o superficie maggiore < 25 cm2) o con spazi stampati limitati e sugli imballaggi con etichettatura multilingua, in cui non è noto a monte il mercato di destinazione.

Anche per tali casistiche appare essenziale garantire il ricorso a strumenti digitali (come App, QR code, codice a barre o, ove non siano percorribili nemmeno queste strade, la messa a disposizione di tali informazioni sui siti internet) di supporto che rendano possibile una comunicazione corretta e completa anche al consumatore finale con costi di sviluppo più contenuti per le imprese.

IMBALLAGGI DESTINATI ALL’ESPORTAZIONE

L’obbligo di etichettatura ambientale di cui al comma 5 dell’art. 219 del TUA deve essere riferito esclusivamente agli imballaggi immessi al consumo nel territorio nazionale, nonché prodotti, riempiti e importati in Italia.

In attesa di un coordinamento della normativa di riferimento, appare opportuno quindi escludere dall’obbligo di etichettatura gli imballaggi destinati a Paesi Terzi, che dovranno pertanto sottostare alle normative specifiche del Paese di destinazione. Gli imballaggi destinati a Paesi terzi, in tutta la logistica pre-export, dovranno essere

dunque accompagnati da idonea documentazione che ne attesti la destinazione, oppure da documenti di trasporto e/o schede tecniche che riportino le informazioni di composizione.

RICORSO AL DIGITALE

In merito alla possibilità di adottare ulteriori strumenti al fine di adempiere all’obbligo informativo imposto dalla previsione di un’etichettatura ambientale per tutti gli imballaggi è consentito privilegiare strumenti di digitalizzazione delle informazioni (es. APP, QR code, siti internet), in coerenza con il processo di innovazione tecnologica e semplificazione, aspetto oltretutto fondamentale previsto all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

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